Art. 6.

      1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1 è approvato dal sindaco previa acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni e i visti di altre autorità richiesti dalla legislazione vigente.
      2. Il provvedimento di approvazione di cui al comma 1 è notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili tramite il messo comunale, con invito a darvi esecuzione e con l'assegnazione di un termine non inferiore a sei mesi per l'inizio dei lavori e di un termine congruo per il loro completamento.
      3. Nel provvedimento di cui al comma 1 deve essere altresì previsto che il proprietario ha facoltà di effettuare opposizione nei termini e ai sensi dell'articolo 8.